L’avv. Stefania Isola, responsabile Adiconsum sede di Galatina, contesta le multe comminate dalla Polizia Municipalesacco spazzatura

logo-adiconsumCronaca/ di p.z.

Galatina – Come era previsto e prevedibile i ricorsi contro i verbali di contestazione fatti dalla Polizia Municipale, accompagnati da un innominato dipendente della Monteco, per abbandono di contenitori con “frazioni merceologiche diverse per le quali è prevista la raccolta differenziata ed il conferimento separato” fioccano con periodica costanza anche perché le modalità di contestazione sono le stesse per le quali già in passato sono già stati accolti altri scritti difensivi ed annullati i relativi verbali di contestazione. 

Difeso dall’avvocato Stefania Isola, responsabile dell’ Adiconsum sede di Galatina, il sig. Lisi Aldo è uno dei ricorrenti dei quale riportiamo, a titolo di esempio, gli estremi dei suoi scritti difensivi, ciò per capire meglio che per combattere le violazioni alla raccolta differenziata, ma principalmente l’abbandono criminale di rifiuti, bisogna affidarsi ad altre tecniche che non sia quella dell’apertura dei sacchetti col fine di rinvenire qualche indizio che possa portare all’individuazione del presunto colpevole.

Continuare su questa strada è come affrontare una battaglia contro i mulini a vento e che non l’abbia capito l’ex assessore ai rifiuti Forte non desta meraviglia alcuna (volesse il cielo fosse stata l’unica cosa) ma che continui a non capirlo il Dirigente della Polizia Municipale, Orefice, dopo che in analoghe situazioni e per le stesse motivazioni, ha annullato altri provvedimenti sanzionatori, fa notizia.

In base alla procedura adottata dai vigili per la contestazione al sig. Lisi, l’avvocato Isola, chiede, anche in questo caso, l’annullamento del verbale comminato al suo cliente per i soliti noti motivi.

Mancata contestazione immediata. Il verbale è stato notificato all’interessato a circa 10 giorni dalla contestazione dei fatti mentre l’art. 14 della legge 689 del 1981 prevede espressamente che la violazione, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento. La contestazione è avvenuta nel pomeriggio e non esiste prova che sia stato fatto alcun tentativo per verificare nell’immediatezza a chi appartenesse il sacchetto.

Il sig. Lisi è un uomo di 84 anni che, secondo il legale, si trova spesso in casa e non avrebbe avuto alcun problema a permettere di visionare il sacchetto ma ancora più grave sarebbe il fatto che il sacchetto è stato rinvenuto a circa 700 metri dalla sua abitazione.

Ora due sono le ipotesi, afferma il legale: o al sig. Lisi viene contestato l’abbandono di rifiuti (e così non sembrerebbe essere) oppure il sacchetto (come è più credibile) non appartiene allo stesso.

Se poi, sempre secondo il legale, gli accertatori siano risaliti al presunto trasgressore per il tramite del contenuto del sacchetto hanno commesso due violazioni assai gravi:

1- Hanno violato quanto disposto dal Garante della Privacy secondo il quale l’uso ispettivo dei sacchetti in luoghi diversi dalla propria dimora  può essere consentito esclusivamente quando non sia in nessun altro modo identificabile (sacchetti dotati di microchip, di codici a barre, o eventualmente di RFID). Pertanto la prassi adottata dalla polizia Municipale sarebbe lesiva di situazioni giuridicamente tutelate quale la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti.

2- Alle stesse conclusioni si perviene, secondo quanto riportato nel ricorso, nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto dell’orario di conferimento. In moltissimi casi i Giudici, in sede di opposizione, hanno preso posizioni forti escludendo la responsabilità dall’accusa di abbandono di rifiuti, del soggetto identificato esclusivamente a mezzo di documenti rilevati nel sacchetto di immondizia.

Pertanto se il sig. Lisi, come si desume dal verbale di accertamento è stato identificato tramite il rinvenimento di documenti è evidente, secondo il legale, che tale attività sia “palesemente illegittima in quanto fortemente lesiva della privacy inoltre siccome che la legge prevede la responsabilità personale la multa comminata al cittadino non deve indicare solo gli estremi dell’illecito ma anche identificare con precisione il colpevole”.