Priva di giustificazione l´installazione di impianti di videosorveglianza per il controllo del regolare conferimento di sacchetti di immondizia.

Lettere/ di Amedeo Venturiero

Buongiorno Direttore,

se me lo permette, vorrei proseguire con il tema rifiuti e privacy.
Questo è il mio secondo passaggio e, sempre se Lei lo vorrà, concluderò la mia arringa tra qualche giorno con il terzo ed ultimo che, a mio avviso, sarà il più utile ed intrigante.

Oggi, ragioniamo su videosorveglianza o video trappole:

Anche in questo, il Garante si è espresso in maniera sufficientemente chiara.
Di seguito, chi lo vorrà, potrà leggere tutta la normativa vigente da cui si può dedurre in maniera ovvia che, anche in questo l’amministrazione di Galatina sta percorrendo una strada contro legge.

Questa è una sintesi della legge:

Svolgimento di funzioni istituzionali
Un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali che deve individuare ed esplicitare con esattezza e di cui sia realmente titolare in base all´ordinamento di riferimento (art. 18, comma 2, del Codice). Diversamente, il trattamento dei dati non è lecito, anche se l´ente designa esponenti delle forze dell´ordine in qualità di responsabili del trattamento, oppure utilizza un collegamento telematico in violazione del Codice (art. 19, comma 2, del Codice).

Risulta parimenti priva di giustificazione l´installazione di impianti di videosorveglianza al solo fine (come risulta da casi sottoposti al Garante), di controllare il rispetto del divieto di fumare o gettare mozziconi, di calpestare aiuole, di affiggere o di fotografare, o di altri divieti relativi alle modalità nel depositare i sacchetti di immondizia entro gli appositi contenitori.

In merito si è anche espressa, con molta limpidezza, l’A.N.C.I. in data 2 luglio 2015 con una propria circolare ai Sindaci con la quale già consigliava di sottoporre, prima di ogni iniziativa, il tutto al Garante (artt. 14 e 154, comma 1, lettera c del D.Lgs. N° 196/2003). Essa, in sintesi, avvalora quello che è il dettame del Garante nell’articolo 13, includendo la possibilità di utilizzare il sistema di video sorveglianza montato per ragioni di sicurezza, anche per la questione rifiuti.

Ora, oltre a chiedermi perché il nostro Sindaco non vuole proprio rispettare quello che la Legge recita, mi chiedo anche chi pagherà le foto trappole e perché non ha voluto usufruire dei finanziamenti che altri Comuni hanno chiesto e ottenuto (vedi Nardò, Gallipoli ed altri) per potenziare la rete comunale di videocamere per la sicurezza della città.
Adesso, se lo avesse fatto, le avrebbe potute utilizzare anche per questo.

Un saluto,

Amedeo Venturiero

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Principio di liceità    

  1. SOGGETTI PUBBLICI


5.1. Svolgimento di funzioni istituzionali

Un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali che deve individuare ed esplicitare con esattezza e di cui sia realmente titolare in base all´ordinamento di riferimento (art. 18, comma 2, del Codice). Diversamente, il trattamento dei dati non è lecito, anche se l´ente designa esponenti delle forze dell´ordine in qualità di responsabili del trattamento, oppure utilizza un collegamento telematico in violazione del Codice (art. 19, comma 2, del Codice).

Tale circostanza si è ad esempio verificata presso alcuni enti locali che dichiarano di perseguire direttamente, in via amministrativa, finalità di prevenzione e accertamento dei reati che competono alle autorità giudiziarie e alle forze di polizia. Vanno richiamate quindi in questa sede le riflessioni già suggerite in passato a proposito di talune ordinanze comunali in tema di prostituzione in luoghi pubblici (v. provv. 26 ottobre 1998, in Bollettino del Garante n. 6/1998, p. 131).

Benché effettuata per la cura di un interesse pubblico, la videosorveglianza deve rispettare i principi già richiamati.

Quando il soggetto è realmente titolare di un compito attribuito dalla legge in materia di sicurezza pubblica o di accertamento, prevenzione e repressione di reati, per procedere ad una videosorveglianza di soggetti identificabili deve ricorrere un´esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene (ad esempio, in luoghi esposti a reale rischio o in caso di manifestazioni che siano ragionevolmente fonte di eventi pregiudizievoli).

Non risulta quindi lecito procedere, senza le corrette valutazioni richiamate in premessa, ad una videosorveglianza capillare di intere aree cittadine “cablate”, riprese integralmente e costantemente e senza adeguate esigenze. Del pari è vietato il collegamento telematico tra più soggetti, a volte raccordati ad un “centro” elettronico, che possa registrare un numero elevato di dati personali e ricostruire interi percorsi effettuati in un determinato arco di tempo.

Risulta parimenti priva di giustificazione l´installazione di impianti di videosorveglianza al solo fine (come risulta da casi sottoposti al Garante), di controllare il rispetto del divieto di fumare o gettare mozziconi, di calpestare aiuole, di affiggere o di fotografare, o di altri divieti relativi alle modalità nel depositare i sacchetti di immondizia entro gli appositi contenitori.

Le specifiche norme di legge o di regolamento e le funzioni legittimamente individuate dall´ente costituiscono l´ambito operativo entro il quale il trattamento dei dati si intende consentito. Come prescritto dal Codice, l´eventuale comunicazione a terzi è lecita solo se espressamente prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice).

Il Codice individua poi specifiche regole volte invece a consentire, in un quadro di garanzie, riprese audio-video a fini di documentazione dell´attività istituzionale di organi pubblici (artt. 20-22 e 65 del Codice).

Salvo i casi previsti per le professioni sanitarie e gli organismi sanitari, il soggetto pubblico non deve richiedere la manifestazione del consenso degli interessati (art. 18, comma 4, del Codice).

5.2. Informativa
Contrariamente a quanto prospettato da alcuni enti locali, l´informativa agli interessati deve essere fornita nei termini illustrati nel paragrafo 3.1. e non solo mediante pubblicazione sull´albo dell´ente, oppure attraverso una temporanea affissione di manifesti. Tali soluzioni possono concorrere ad assicurare trasparenza in materia, ma non sono di per sé sufficienti per l´informativa che deve aver luogo nei punti e nelle aree in cui si svolge la videosorveglianza.

5.3 Accessi a centri storici
Qualora introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, i comuni dovranno rispettare quanto dettato dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa impone ai comuni di richiedere una specifica autorizzazione amministrativa, nonché di limitare la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso di infrazione (art. 3 d.P.R. n. 250/1999).

I dati trattati possono essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e si può accedere ad essi solo a fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.

5.4. Sicurezza nel trasporto urbano
Alcune situazioni di particolare rischio fanno ritenere lecita l´installazione su mezzi di trasporto pubblici di sistemi di videosorveglianza. Tali sistemi di rilevazione sono leciti anche presso talune fermate di mezzi urbani specie in aree periferiche che spesso sono interessate da episodi di criminalità (aggressioni, borseggi, ecc.).

Valgono, anche in questi casi, le considerazioni già espresse a proposito della titolarità in capo alle sole forze di polizia dei compiti di accertamento, prevenzione ed accertamento di reati, nonché del diritto di accesso alle immagini conservate per alcune ore, cui si dovrebbe accedere solo in caso di illeciti compiuti.

Negli stessi casi, deve osservarsi particolare cura anche per ciò che riguarda l´angolo visuale delle apparecchiature di ripresa, nella collocazione di idonee informative a bordo dei veicoli pubblici e nelle aree di fermata – presso cui possono transitare anche soggetti estranei – e per quanto attiene alla ripresa sistematica di dettagli o di particolari non rilevanti riguardanti i passeggeri.

5.5. Deposito dei rifiuti
In applicazione dei principi richiamati, il controllo video di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure. Come già osservato, il medesimo controllo non è invece lecito – e va effettuato in altra forma – se è volto ad accertare solo infrazioni amministrative rispetto a disposizioni concernenti modalità e orario di conferimento.