Novità sul fronte della rottamazione delle cartelle Equitalia. Si profila, infatti, una proroga.
Cronaca/ di Adiconsum Galatina
In commissione Finanze alla Camera, il viceministro dell’Economia, Luigi Casero, ha espresso parere favorevole a un emendamento che sposta la scadenza per presentare l’istanza dal 31 marzo al 21 aprile.
Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con cui ha chiarito come aderire alla “definizione agevolata”.
Si ricorda che la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016 (articolo 6, Dl 193/2016 – “rottamazione delle cartelle”) è stata introdotta dal decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2017.
La definizione agevolata offre ai contribuenti la possibilità di estinguere i propri debiti iscritti a ruolo mediante il pagamento di capitale e interessi (più aggio e spese per le procedure esecutive e per la notifica), senza dunque sanzioni e interessi di mora.
Per la corretta applicazione della disciplina relativa ai propri carichi, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.2/E.
La richiesta di definizione agevolata può essere presentata – al momento, entro il 31 marzo 2017 anche se con molta probabilità, come detto, il termine slitterà al 21 Aprile – con riferimento ai carichi che risultano affidati all’agente della riscossione (Equitalia)) nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.
In merito ai carichi per i quali non è possibile la definizione agevolata (comma 10, articolo 6), l’Agenzia delle Entrate spiega che sono esclusi altresì dalla definizione agevolata i carichi affidati agli Agenti della riscossione recanti rispettivamente: i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
La definizione agevolata si perfeziona e il debito si estingue definitivamente a seguito del pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Di conseguenza, non determinano perfezionamento della definizione agevolata: la mera presentazione della relativa istanza all’agente della riscossione e il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale).
Quando però il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali dei carichi, abbia già integralmente versato quanto sufficiente per perfezionare la definizione agevolata, il perfezionamento si ha con la presentazione della dichiarazione di adesione.
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’importo dovuto impedisce il perfezionamento della definizione agevolata. In questo caso, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza (sospesi in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione) e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito. Tuttavia, gli eventuali versamenti effettuati, pur non producendo l’estinzione totale del debito, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico.
In merito alla definizione agevolata e alle precedenti dilazioni di pagamento, si ricorda che il legislatore consente di rottamare anche i debiti per i quali, alla data di entrata in vigore del Dl 193/2016 (24 ottobre 2016), fosse già in corso una rateizzazione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016; dopo la presentazione della dichiarazione di adesione le rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospese fino al 31 luglio 2017.
L’Agenzia ricorda la possibilità, per il contribuente, di riprendere il versamento dilazionato degli importi dovuti nel caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata.
Al 31 luglio 2017 quindi si possono verificare diverse situazioni a seconda che sia la prima rata o quelle successive a non essere state versate:
– il debitore non ha correttamente pagato la prima o unica rata della definizione agevolata – la definizione è inefficace, il debito non può essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell’agente della riscossione, ma il debitore potrà riprendere (entro il 31 luglio) i versamenti relativi alla precedente dilazione.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate successive alla prima:
– la definizione agevolata diventa inefficace;
– il debito non può più essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell’agente della riscossione;
– il debitore non può neppure riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione, che è stata automaticamente revocata a causa del versamento della prima rata relativa alla definizione agevolata.
In considerazione quindi delle conseguenze del mancato versamento delle rate in caso di rottamazione, quindi è bene, prima di presentare domanda, valutare se le rate possono essere economicamente sostenibili in quanto spesso, pur considerando l’abbattimento derivante dalla agevolazione, i carichi di importo notevole dovranno essere liquidati solo in cinque rate.
Adiconsum Galatina, in persona del responsabile Avv. Stefania Isola, potrà aiutarvi nella valutazione di convenienza della rottamazione fornendovi anche un conteggio di massima sulle somme da pagare (sempre comunque tenendo a mente che sarà Equitalia entro il 31 Luglio a formalizzare la reale portata della rottamazione).