Fatta chiarezza sulle vischiosità del passato. La Giunta ha deliberato che l’obbligo incombe sul Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato.
Cronaca/ di Redazione
Galatina – La Giunta Comunale di Galatina, con la delibera n.73 del 04 aprile 2019, al fine di scongiurare, come spesso successo in passato, l’accoglimento da parte del Giudice di Pace di ricorsi in opposizione a multe per violazione del CDS o Ordinanze ingiuntive di pagamento, dovute alla mancata comparizione dell’Ente nei giudizi, ha ravvisato la necessità di adottare apposito provvedimento di autorizzazione a resistere in tutti i giudizi.
In tale ottica ha deciso di procedere all’adozione di una deliberazione di carattere generale che autorizza la costituzione, la difesa e la rappresentanza del Comune per tutte le controversie, instaurate ed instaurande, innanzi al Giudice di Pace aventi ad oggetto verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada e giudizi riguardanti controversie relative a funzioni ed attività di competenza del Comando di Polizia Municipale.
Alla costituzione e difesa tecnica dell’ente in giudizio sarà preposto il
Comandante del Corpo di Polizia Locale, al quale è, a tal fine, conferito apposito mandato generale.
Il Comandante è autorizzato a comparire in udienza di persona o a mezzo di proprio delegato, in nome per conto e nell’interesse dell’ Ente.
In caso di soccombenza dell’Ente nel giudizio di primo grado, resta
riservata alla Giunta Comunale la deliberazione di proporre appello, da valutarsi caso per caso, previa relazione del Comandante.
E’, in ogni caso, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di affidare
la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente nei giudizi all’avvocatura civica, nei casi in cui, previa motivata valutazione del Comandante si renda necessario ricorrervi per la complessità e rilevanza delle questioni giuridiche sollevate con i ricorsi.