Adiconsum invia denuncia all’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. la Soget per gli importi fino a 1000 € prima delle procedure cautelari ed esecutive minacciate deve inviare un altro sollecito bonario.
Cronaca/ di Adiconsum Galatina
Sembra proprio che la Soget, in fatto di trasparenza e correttezza nei rapporti con i contribuenti non brilli affatto. Anzi. Partendo proprio dalle ultime ingiunzioni pervenute, si evince come le stesse contengano informazioni scorrette e fuorvianti, finalizzate solo a un terrorismo psicologico finalizzato a fare in modo che il cittadino, spaventato, paghi l’ingiunzione per paura di subire un pignoramento dopo il trentesimo giorno. Ma così non è.
Molti contribuenti che stanno ricevendo l’ingiunzione, anche per poche decine di euro – che per quanto già detto sono illegittime – si vedono riportate nell’ingiunzione le seguenti informazioni: “Si avverte che decorsi 30 giorni dalla data di notifica del presente atto senza che sia avvenuto l’integrale pagamento, sarà dato corso alle procedure esecutive previste dall’art. 4 D.L. 24/09/2002 n.209, convertito in legge dalla L. 22/11/2002 n. 265, e più precisamente: Pignoramento mobiliare…; Fermo di beni mobili registrati…; Pignoramento immobiliare/iscrizione ipotecaria…; Ogni altra procedura prevista e consentita dal titolo II D.P.R. 602/1973…”.
E’ chiaro che l’informazione data da Soget così formulata, ingenera nel cittadino – non avvezzo a contenuti di questo genere – la paura che se non paga entro 30 giorni, subirà il pignoramento…Ma fortunatamente così non è.
La legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) all’art. 1 comma 544 prevede che per i crediti di importo inferiore a € 1.000,00, qualora non pagate entro 120 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione, si procede all’invio di un sollecito bonario (per lettera ordinaria). Ma anche la convenzione tra Consorzio e Soget prevede a pag. 5 al punto 2. Procedure Cautelari ed Esecutive, che trascorsi 60 giorni dalla notifica e contabilizzati i pagamenti pervenuti, per le partite non riscosse si avvieranno le procedure cautelari ed esecutive previste dal Titolo II del D.P.R. 602/73 e più precisamente: 2.1 Procedure cautelari
Le principali procedure cautelari sono:
Sollecito bonario per i contribuenti con debito complessivo fino a € 1.000,00;
Fermo amministrativo di beni mobili registrati;
Iscrizione di ipoteca su beni immobili di possesso;
Insinuazione in fallimento;
Interventi in esecuzione immobiliare”.
Ma allora.
Perché non fornire sulle ingiunzioni inviate anche l’informazione di cui al punto a)? Forse per ingenerare paura e terrore psicologico in chi legge?
Questa si chiama “gratuita scorrettezza” o per meglio definirla “comportamento commerciale scorretto” o meglio ancora “prendere in giro gli utenti”.
Ma si può ancora tollerare questo comportamento. Pensiamo di no. Ed è per questo che è stata predisposta da parte di Adiconsum una denuncia da inviare all’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.