Visto che il responsabile della trasparenza latita, sig. Sindaco, intervenga almeno lei.

PalazzoOrsini2Cronaca/Galatina/ di p.z.

Entro il 20 di ottobre ogni anno tutti gli amministratori dei Comuni con oltre 15 mila abitanti hanno l’obbligo di pubblicazione in Albo Pretorio della propria dichiarazione dei redditi, dei beni immobili e mobili registrati posseduti, delle azioni, quote di società, spese elettorali, comprese quelle di coniugi e congiunti fino al secondo grado se questi acconsentono. Lo prevede il D.lgs n.33 del 2013.

In caso di inadempienza, l’art. 47 della stessa legge, prevede sanzioni che vanno da 500 a 10mila euro in capo agli amministratori.

La legge non si ferma qui e chiama in ballo anche i responsabili dell’applicazione della Legge sulla Trasparenza all’interno di ogni Amministrazione. Nel loro caso  prevede all’art, 46 comma 1 che: “ L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Cosa dovrebbe fare il Dirigente per i casi di inadempienza degli amministratori?

“In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, all’OIV ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità”.

Ha già fatto tutto ciò il nostro responsabile della trasparenza? Credo di no altrimenti sul sito comunale avrebbero dovuto apparire i procedimenti disciplinari e le realtive sanzioni.

Detto ciò io invito gli amici lettori a recarsi sul sito istituzionale del Comune di Galatina, recarsi nella zona adibita agli atti di trasparenza degli amministratori e verificare se sono state pubblicate le loro dichiarazioni dei redditi del 2014 per i redditi relativi al 2013.

Per ciò che concerne i componenti della Giunta Comunale noterete che solo il sindaco Cosimo Montagna è stato rispettoso della legge ottemperando a quanto di suo spettanza. Per gli altri componenti dell’ Esecutivo ossia gli assessori De Donatis, Coccioli, Russi, Vantaggiato e Forte la legge non esiste né alcuno l’ha fatta loro rispettare.

Si son comportati meglio i consiglieri comunali dove almeno il 50% di essi ha ottemperato ai dispositivi legislativi. L’altro 50% assente ingiustificato.

Sono esempi che certamente non dovrebbero giungere ai cittadini rispettosi dei loro doveri anche perché se poi la predica parte da certi pulpiti la credibilità della stessa difficilmente diventerà mai monito. Ricordo nell’ultima tornata di Consiglio Comunale, un consigliere di maggioranza in quota PD, che ammoniva i cittadini che eventualmente non pagassero il 2,5 per mille della TASI che l’Amminstrazione non sarebbe rimasta ferma , avrebbe predisposto ed attuato tutti i controlli ed avrebbe punito con interessi moratori e sanzioni amministrative tutti coloro che non avessero pagato il dovuto e concluse: “Che lo sappiano eh? caso mai si pensano…..”.

Ebbene quel consigliere è uno di quelli che non ha ancora presentato, per la pubblicazione, la propria dichiarazione dei redditi. Ora si dimostri onesto, si presenti alla tesoreria comunale con 500 euro, il minimo della sanzione, e dimostri che la correttezza e l’onestà non è qualcosa solo da pretendere ma anche da praticare.

Diversamente intervenga lei sig. Sindaco non è giusto che a pagare, quando sbaglia, debba essere  soltanto il cittadino comune, almeno se la legge è uguale per tutti. Ci dimostri che almeno a Galatina qualche volta non è così.

Dimenticavo di dirle sig. Sindaco che la stessa legge 33/2013 prescrive che il provvedimento sanzionatorio debba essere pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione.