Rubriche/Propaganda Sociale UIL Galatina/di Carla/Dario/Veronica
L’assegno per il nucleo familiare (Anf) è una prestazione economica che spetta, a domanda, ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti iscritti all’INPS che percepiscono redditi “da lavoro dipendente” e assimilati, ossia non soltanto lavoratori dipendenti veri e propri ma anche collaboratori e pensionati.
L’importo dell’assegno, è calcolato in funzione della composizione del nucleo familiare e dei redditi di lavoro dipendente dello stesso nucleo relativi all’anno solare precedente a quello della richiesta.
Decorre dal mese di luglio dell’anno di richiesta sino al mese di giugno dell’anno successivo. Viene corrisposto dal datore di lavoro presso cui il lavoro dipendente è prestato anche se la richiesta è inoltrata dopo la risoluzione del rapporto purché nei termini di cinque anni da quello di maturazione.
L’assegno è condizionato dal reddito del nucleo familiare composto dal lavoratore richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli minori, dai figli maggiorenni se inabili e dagli altri soggetti equiparati. Diritto e misura dell’assegno, dipendono dal reddito del nucleo familiare. Nel computo del redito familiare sono pochissime le entrate di cui non si tiene conto: trattamenti di fine rapporto, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra.
Ai lavoratori part-time l’assegno viene riconosciuto con modalità diverse a seconda del numero di ore lavorate durante la settimana.
Se sono almeno 24 l’assegno spetta nella misura intera per sei giorni la settimana, qualora le ore lavorate sono meno di 24 l’assegno spetta sia in caso di part-time verticale che orizzontale solo per le giornate in cui vi è stata effettiva prestazione lavorativa.
Con nota a parte informeremo dei casi in cui per poter percepire l’ANF c’è bisogno di preventiva autorizzazione dell’ INPS.