Rubriche/di Propaganda Sociale a cura di UIL Galatina
I lavoratori agricoli a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti familiari nonché gli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno cessato nel
corso del 2020 il loro rapporto di lavoro per termine o licenziamento hanno diritto a percepire una speciale indennità che va col nome di: Disoccupazione Agricola
Nel caso di dimissioni volontarie, non si ha diritto alla prestazione. er poter beneficiare di tale indennità, occorre avere: – –Almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la Disoccupazione Involontaria. -Almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda configurabile oggi nell’anno 2020 e nell’ anno 2019.
Tale precedente requisito può essere raggiunto anche attraverso il cumulo con contribuzione proveniente da attività dipendente non agricola purché quest’ultima non prevalente.
L’importo di detta indennità è pari al 30 per cento della retribuzione per gli operai agricolo a tempo indeterminato, nella misura del 40 per cento per gli operai agricoli con contratto a tempo determinato.
La durata della prestazione è pari al numero di giornate lavorate entro il limite massimo di 365 giornate.
Unitamente alla domanda di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA può essere avanzata la richiesta dell’ assegno per il nucleo familiare. .
La domanda va inoltrata telematicamente entro il 31 marzo 2021.