Rubriche/Propaganda Sociale/di Carla/Dario/ Veronica.
I cittadini che hanno compiuto 75 anni ed hanno un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore a 8.000 euro e senza conviventi con redditi propri, possono presentare istanza con cui attestano il possesso del requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone Tv.
Stessa agevolazione spetta anche agli INVALIDI CIVILI degenti in case di riposo. L’agevolazione vale solo per gli apparecchi televisivi presenti nell’abitazione principale e spetta per l’intero anno se il 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio l’agevolazione spetta per il secondo semestre. I soggetti che hanno presentato istanza di esenzione possono continuare a beneficiare dell’ agevolazione anche nelle annualità successive senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se invece si perdono i requisiti, si supera ad esempio il limite di reddito previsto, è necessario presentare muovo modello di variazione al fine della cessazione della condizione di esonero. E’ bene ricordare che il pagamento del canone RAI non è legato all’utilizzo o meno del televisore ma alla sola detenzione di un apparecchio televisivo in casa. Si ricorda altresì che le istanze vanno presentate con raccomandata senza busta all’ AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I di TORINO – UFFICIO CANONE TV.